gototopgototop
Statuto PDF Stampa E-mail

STATUTO DEL COMUNE DI CERAMI (Provincia di Enna)

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia del Comune

Il Comune di Cerami, Provincia regionale di Enna, è ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, nel rispetto delle norme regionali e in conformità al presente statuto. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

Art. 2
Autonomia, partecipazione e finalità

Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità. Il Comune riconosce l'informazione quale diritto primario del cittadino al fine di garantire il dibattito e la partecipazione responsabile alla vita sociale e politica ed il pieno controllo sull'amministrazione. Il Comune concorre, nei limiti delle leggi dello Stato e della Regione, alla disciplina dell'attività economica pubblica e privata ai fini del superamento degli squilibri socio-economici della comunità. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il Comune:

  1. assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, più specificatamente, quelli inerenti l'istruzione, la salute e sicurezza sociale, i trasporti, le attività sportive ed il turismo;
  2. promuove ed attua un organico assetto del territorio, pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, industriali, turistici;
  3. concorre alla tutela delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico e del paesaggio;
  4. incoraggia lo sviluppo del patrimonio culturale locale con particolare riferimento al costume ed alle tradizioni;
  5. tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, boschivo e faunistico e, a tal uopo, adotta, in collaborazione con gli enti statali e regionali, tutte le misure necessarie;
  6. promuove la reintegrazione sociale, culturale e civile dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie anche attraverso la diffusione di informazioni utili ed idonee a favorire la conoscenza dell'attività amministrativa del Comune;
  7. promuove la conservazione del patrimonio linguistico d'origine;
  8. garantisce la libera espressione e la tutela dei giovani, promuovendo ed istituendo la formazione di appositi organismi;
  9. garantisce un corretto rapporto tra istituzioni, società civile e politica attraverso:
    1. l'autonomia degli organi istituzionali nella gestione e nella attuazione dei programmi del Comune;
    2. la valorizzazione delle specifiche professionalità quale criterio prevalente nelle nomine presso enti ed organismi di competenza comunale. Il Comune si impegna a mantenere il proprio territorio denuclearizzato. Il Comune riconosce la differenza di genere come valore e risorsa, promuove ed attua azioni positive a beneficio delle donne al fine di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità e favorisce la piena e prioritaria espressione di tutti i tempi di vita, adeguando a questo scopo anche i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione

Art. 3
Il territorio e la sede comunale

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, ha una estensione territoriale di ha. 9.463 e confina:

  • a nord cori territorio del Comune di Capizzi e S. Teodoro;
  • ad est con territorio del Comune di Troina e Gagliano Castelferrato;
  • a sud con territorio del Comune di Nicosia e Gagliano Castelferrato;
  • ad ovest con territorio del Comune di Mistretta e Capizzi.

La sede del Comune è sita nel centro urbano, via Acquanuova n. 28 e potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Solo per esigenze particolari, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede. Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune. Possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio comunale.

Art. 4
Stemma - Gonfalone e fascia tricolore
Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto. La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica italiana. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 5
Le funzioni del Comune

Il Comune, nel perseguire le proprie finalità assume il metodo della programmazione, tenendo presenti gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, e della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea della autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439. L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con enti riconosciuti dalla Comunità europea e dalle Nazioni unite.

Art. 6
Servizi sociali

Il Comune nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi. Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale, concorre altresì ad assicurare, con l'Unità sanitaria locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini. Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastico idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il Comune concorre, con gli altri enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società. Il regolamento, in relazione all'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate dando priorità agli interventi, di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

Art. 7
Sviluppo economico
Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale e la tutela del consumatore. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

Art. 8
Programmazione

Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con lo Stato e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; a tal fine, istituisce la consulta permanente dell'economia e del lavoro che sarà disciplinata da apposito regolamento. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione. Ai fini della programmazione, il Comune si deve dotare degli strumenti fissando nell'ordine: gli obiettivi, le risorse umane e finanziarie, i termini di realizzazione, le verifiche periodiche, valutando lo scarto tra obiettivi e risultati e correggendo eventualmente, il programma nella fase operativa.

Art. 9
L'informazione

Il Comune, nel riconoscere fondamentale l'istituto dell'informazione, cura l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale. La giunta comunale, periodicamente, relazione sulla sua attività; organizza conferenze e incontri; stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze. Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Tìtolo II
ORGANI DEL COMUNE

Capo I - Definizione degli organi

Art. 10
Definizione degli organi

Sono organi del Comune, il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione. Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di governo. Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato imperativo; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto articolo 176 dell'O.EE.LL., hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte. Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.

Art.11
I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni. Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri. Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nelle quali il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti, o in regime di convenzione, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati. Ai gruppi consiliari, sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento. I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 12
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autoorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito
dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92 e dall'art. 78 della legge regionale 12 gennaio 1993. n. 10.
Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere scelti tra i nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato. Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi
e criteri informatori dell'attività dell'ente. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale. Esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti, l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento, l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dal successivo art. 15, segnalando all'Assessorato EE.LL., per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge
regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92, promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art.18 della legge regionale n. 7/92. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. Per la surroga si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. n. 3/1960.

Art. 13
Commissioni consultive permanenti

Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito
regolamento. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti. Le commissioni, hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, d'intesa con il sindaco, dei titolari degli uffici, nonché amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti, o in regime di convenzione, dal Comune. Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.

Art. 14
Commissione permanente per lo statuto
E' istituita la commissione consiliare permanente per lo statuto che avrà il compito di raccogliere le istanze propositive provenienti dagli organismi di  partecipazione e da singoli cittadini. La commissione, di cui al precedente comma, sarà disciplinata dal regolamento interno del consiglio comunale.

Art. 15
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare. La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dell'oggetto dell'indagine.
Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti anche di natura riservata, in possesso degli uffici  comunali. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o
esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

Art. 16
Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92. Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine; inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze. Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 dell'O.EE.LL. alla surroga dei consiglieri mancanti. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

Art. 17
Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l’anno: entro il mese di marzo in  occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo, entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio. Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:

  • per determinazione del presidente;
  • per richiesta del sindaco;
  • per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva 'comunicazione. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari «ad acta». L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima, per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi ili aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata; il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

Art. 18
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto e dall'apposito regolamento. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio. Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto, regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici, forme associative e di cooperazione. I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.

Art. 19
Esercizio della potestà regolamentare

Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organismi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 la  deliberazione di approvazione, i regolamenti sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

Art. 20
Regolamento interno

Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per la elezione del sindaco e della giunta, apposito  regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1° dovrà in ogni caso disciplinare:

  • la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
  • la convocazione del consiglio comunale;
  • la disciplina delle sedute e della vernalizzazione;
  • la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  • l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi;
  • le modalità ed i criteri della pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri.

In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2°, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentante in consiglio e, capogruppo di ciascuna, fino a, quando non sarà designato ufficialmente dal proprio gruppo, sarà il
consigliere non componente della giunta che ha riportato, nelle elezioni, la cifra individuale più alta, costituita da voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

Art. 21
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede e da numero quattro assessori. E' nominata dal sindaco come previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 7/92, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive. Il sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92. Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei
responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzióni, prestano giuramento,
secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale. Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Art. 22
Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori, e tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria. Le modalità di convocazione, e di funzionamento son stabilite dalla stéssa giunta. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi. I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.

Art. 23
Attribuzioni

Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti. Nell'attività propositiva e di impulso:

  1. predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
  2. formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
  3. prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle OO.PP. la relazione illustrativa al conto consuntivo.
  4. Nell'attività di amministrazione:
  5. approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi; adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle lettere l) e m) dell'articolo 32 della legge n. 142/1990, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/1991;
  6. delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco o al segretario;
  7. forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
  8. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  9. autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
  10. adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;
  11. adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materie di concorsi, di assunzioni e gli atti relativi ai dipendenti quando non siano di competenza di altri organi, compresi provvedimenti disciplinari superiori alla censura. Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 24
Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990, le funzioni di ufficiale di governo. Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti comunali. Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali. La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25
Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza. Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/1992. Il sindaco presta giuramento dinnanzi al prefetto della provincia. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le
norme dell'articolo 16 della legge regionale n. 7/1992. Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, promuove le procedure per la
rimozione del sindaco si applicherà quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/1992.

Art. 26
Competenze

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art.. 12 della legge regionale n. 7/1992, convoca e presiede la. giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti. In particolare:

  1. rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
  2. rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
  3. vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
  4. convoca i comizi per i referendum consultivi;
  5. adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
  6. rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di competenza del Comune;
  7. emette i provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione di competenza del Comune;
  8. stipula i contratti e le convenzioni del Comune e adotta gli atti prodromici e conseguenziali;
  9. indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
  10. rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare questa funzioni nei casi consentiti dalla legge;
  11. adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;
  12. esercita, come previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 7/1992, le competenze previste dalla lettera n), dell'art. 32 della legge n. 142/1990 recepito dalla legge regionale n. 48/1991;
  13. attribuisce le funzioni di messo comunale;
  14. convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.

Art. 27
Attribuzioni

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:

  1. dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
  2. sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull’ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
  3. acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
  4. promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
  5. vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
  6. promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
  7. ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
  8. può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992.

Art. 28
Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione  all'età. Delle deleghe attribuite al vece sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.

Art. 29
Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/1992; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco. Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dell'art. 15 della legge  regionale n. 7/1992. Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto. In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli articoli 16 e 18 della legge regionale n. 7/1992. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo l
Istituti della partecipazione - Iniziativa popolare

Organismi della partecipazione e della consultazione

Art. 30
Istituti della partecipazione

Sono istituti della partecipazione:

  1. l'iniziativa popolare;
  2. gli organismi di partecipazione e consultazione;
  3. il referendum consultivo;
  4. la consultazione popolare;
  5. la partecipazione al procedimento amministrativo;
  6. il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
  7. il difensore civico.

Art. 31
L'iniziativa popolare

Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate. Le istanze, le petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari di cui al precedente art. 20, comma 2, lettera a), la quale ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori, sono esaminate dalla giunta comunale entro 45 giorni dalla loro presentazione nella segreteria del Comune. Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro cinque giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il consiglio comunale nella prima seduta. Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, il presidente del consiglio è tenuto ad iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i trenta giorni successivi. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.

Art. 32
Organismi di partecipazione

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Il Comune, a tale scopo:

  1. promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;
  2. valorizza, le organizzazioni del volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro: finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali di cui al secondo comma del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di interesse. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia l’uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sodali. Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di confronto con i rappresentanti delle realtà associative.

Art. 33
Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le  condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:

  • La formazione di comitati e commissioni;
  • dibattere problemi;
  • sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

Capo II - Referendum consultivo

Art. 34
Indizione del referendum consultivo

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi, le tariffe.
E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma 1°, quando lo richiedano un numero di cittadini pari a 350 (trecentocinquanta) degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 35
Disciplina dei referendum consultivi

La richiesta del referendum di cui al comma 2° del precedente art. 34 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il giudizio di ammissibilità dei referendum è rimesso da un comitato di garanti formato da persone estranee all'amministrazione e al consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, il comitato dei garanti ne presenta una relazione al consiglio comunale entro l'ulteriore termine di giorni 10. Il consiglio, ove nulla osti, delibera sull'ammissibilità dei referendum entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della relazione da parte del comitato dei garanti. I referendum sono indetti dal sindaco entro il termine di giorni 60 dalla decisione consiliare. Nel caso in cui il consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti. Le modalità operative per la consultazione, referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto. I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell'apposito comitato dei garanti e con
motivata deliberazione del consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei. I referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

Art. 36
Consultazioni

Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione di cittadini. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
La consultazione viene proposta dalla giunta e decisa dal consiglio e riguarderà le seguenti materie:

  1. istituzione di aziende speciali e proposte di gestione in concessione a terzi o a mezzo di S.p.A. di servizi già gestiti in economia;
  2. programmi pluriennali;
  3. convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia;
  4. la costituzione e modificazione di forme consorziate od associate;
  5. piano regolatore generale;

La consultazione è indetta dal sindaco entro il termine di giorni 30 dalla deliberazione consiliare. Le modalità saranno stabilite da apposito regolamento.
L'organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa, ai fini della sua motivazione.

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

Diritto di accesso e di informazione

Art. 37
Istruttoria pubblica

L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica. Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa. Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le
riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento. Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni . della iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.

Art. 38
Diritto di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti e associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di domande, progetti e di provvedimenti che comunque li riguardano. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.

Art. 39
Diritto di udienza dei cittadini

Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza. Il Comune per favorire l'informazione ai singoli cittadini, la loro partecipazione all'attività dell'ente e l'autotutela dei loro diritti, istituisce apposito ufficio informazione, segnalazione, proposte e reclami. Le modalità ed il funzionamento sono stabiliti da regolamento.

Art.40
Difensore civico

E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il potere di intervenire, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale.

Art. 41
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica, nella seduta immediatamente successiva a quella delle elezioni della giunta, fra cittadini, anche non residenti, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzia di
indipendenza, probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa. Resta in carica per 4 anni e non è immediatamente rieleggibile; inoltre, decade per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri comunali e può essere revocato, con la stessa procedura della nomina, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. La carica è onorifica: possono essere rimborsate sono le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco. L'ufficio ha sede presso locali forniti dal Comune, che metterà a disposizione anche le attrezzature e
un dipendente, nei limiti delle disponibilità dell'ente e secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni. I rapporti con gli amministratori, con il consiglio con i cittadini e il funzionamento dell'ufficio saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 42
Requisiti

Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:

  1. età non inferiore a 40 anni né superiore a 70 anni;
  2. adeguata competenza giuridico-amministrativa;
  3. specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957, n.3.

Art. 43
Prerogative del difensore civico

Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:

  1. interviene presso l'amministrazione comunale, e gli enti e aziende dipendenti o in regime di convenzione, per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste della legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carente, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause;
  2. agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
  3. segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata, dalla Provincia o dalla Regione;
  4. ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.

Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 44
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

  1. coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
  2. i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;ù
  3. coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
  4. coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso;
  5. coloro che, candidati nelle ultime elezioni amministrative; comunali, non hanno conseguito la elezione.

L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadènza dell'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non rimuove la relativa causa entro venti giorni Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina dèi successore.

Art. 45
Modalità di intervento, rapporti con il consiglio comunale

I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, o in regime di convenzione, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici. Il difensore civico, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al sindaco. Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI

Art. 46
Servizi

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce, gestisce e organizza, i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e sevizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti. La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri Comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al primo comma.
L'istituzione e la gestione dei servizi pubblici saranno deliberati dal consiglio comunale, in una delle forme indicate nell'art. 22 della legge n. 142/1990, sulla scorta di un piano tecnico-finanziario.

Art. 47
Disciplina dei servizi

Un apposito regolamento, oltre alle forme di gestione,, ai criteri di valutazione e al contenuto del citato piano, disciplinerà:

  1. l'ordinamento e il funzionamento dei servizi; Per quelli gestiti in economia, il regolamento prevederà le varie modalità di esecuzione, di individuazione di fornitori e esecutori, l'istituzione di appositi albi di ditte locali, le forme di contratto e i modi di pagamento;
  2. a composizione e la nomina del consiglio di amministrazione, formato da quattro membri, oltre al presidente, nominati fra coloro che abbiano competenza tecnica e amministrativa e posseggano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni comunali;
  3. la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti, in base alle norme previste in materia per gli amministratori;
  4. le attribuzioni e il funzionamento degli organi, del presidente e del direttore;
  5. la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo;
  6. le modalità organizzative per l'esercizio dell'autonomia gestionale e l'ordinamento finanziario e contabile;
  7. le modalità dei poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo nonché la verifica dei risultati della gestione.

Art. 48
Forme associative

Il Comune, per lo svolgimento, in'modo economico ed efficiente e in ambiti territoriali determinati, delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare, come previsto delle vigenti disposizioni, forme associative e di cooperazione con altri comuni o con la provincia. La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, economicità e partecipazione.I rappresentanti elettivi del Comune, per la cui nomina si applica l'articolo 32 della legge n.142/1990, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 7/1992, debbono possedere i requisiti di competenza tecnica o amministrativa e quelli per la nomina a consigliere comunale e non essere stati candidati nelle ultime elezioni comunali.

Art. 49
Forme di gestione

Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

  1. in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
  2. in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  3. a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  4. a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
  5. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Per gli amministratori degli enti di cui ai numeri 3) e 4) e delle società di cui alla lettera e) del precedente comma 1, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento. Ai fini di cui al numero 2) del precedente comma 1, il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 50
Aziende speciali

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento approvati dal consiglio comunale. Sono organi dell'azienda speciale:

  1. il presidente;
  2. il consiglio di amministrazione;
  3. il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.

Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal consiglio comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono ricoprire la carica di componenti e del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dall'azienda. I componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo  non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti dalla legge e dallo statuto dell'azienda stessa. La revoca e la sfiducia costruttiva del consiglio di amministrazione e dei singoli componenti è deliberata dal consiglio comunale con le procedure di cui all'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'azienda e cura i rapporti con gli organi comunali. Il direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate del regolamento. Alla giunta comunale spetta:

  1. esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
  2. riferire annualmente al consiglio comunale con apposita relazione sui risultati della gestione.

Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda ed esercita la vigilanza. Lo statuto dell'azienda  disciplina le modalità di controllo sugli atti dell'azienda. La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell'azienda. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 51
Istituzioni

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
Sono organi della istituzione:

  1. il consiglio di amministrazione;
  2. il presidente;
  3. il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.

Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 40 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori. Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento. Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione nonché l'entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento. Alla giunta comunale spetta:

  1. esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
  2. riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione, sui risultati della gestione.

Titolo V

ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 52
Principi generali

L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica. Nell'azione amministrativa e nella organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed  imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
Particolare cura è riservata all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» recepita con legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, nonché ai relativi regolamenti attuativi.

Art. 53
Organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva.
I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l'attribuzione, ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di
coordinamento tra il segretario e i funzionari responsabili degli uffici o servizi. Spetta agli istruttori direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano
agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli istruttori direttivi responsabili. Gli istruttori direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Il regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare;

  1. l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
  2. il ruolo organico del personale;
  3. lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  4. le modalità di coordinamento tra segretario comunale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.

Art. 54
Relazioni sindacali

Considerato che i nuovi modelli giuridico-istituzionali pongono il sindacato come titolare di diritto in materie e ruoli espressamente dichiarati da norme e accordi nazionali del lavoro, il Comune identifica nel sistema delle relazioni sindacali un momento di utilizzo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle questioni concernenti il rapporto tra pubblico e privato, le politiche per lo sviluppo economico, le politiche tariffarie, le politiche sociali, attraverso l'adozione di specifici controlli d'intesa. Con apposito regolamento, l'amministrazione curerà il sistema delle relazioni sindacali, nelle modalità di informazione, consultazione e proposta, di confronto nelle scelte di gestione di rilevanza pubblica e sociale, nei modelli di organizzazione dell'ente, degli uffici, dei servizi e, specificatamente, nelle questioni relative al personale, su un sistema organizzativo fondato sui diritti e responsabilità del pubblico impiego.

Art. 55
Il segretario comunale

Il segretario comunale, in qualità di capo del personale, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi. Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi. Al segretario è affidata l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa e, in base agli indirizzi, alle determinazioni e alle direttive di detti organi, cui competono le scelte politiche.

Art. 56
Competenze gestionali e di direzione

Il segretario adotta gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna e, in questi casi, assume la rilevanza di organo, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad organi di governo dell'ente. Nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 51 e 52 della legge n. 142/90, così come recepiti dalla legge regionale n. 48/91:

  1. esplica funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi e del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi;
  2. sovrintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi di attuazione, bilanci, programmi e relazioni previsionali, programmi e progettazioni di carattere organizzativo, nel rispetto delle direttive impartite degli organi elettivi;
  3. presiede, con l'osservanza dei criteri e delle procedure prestabiliti nel regolamento dei contratti, le commissioni di gara con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, dallo stesso delegato, e di cui fanno parte i responsabili dell'ufficio tecnico e di segreteria;
  4. ordina la fornitura di beni e servizi nei limiti degli impegni e secondo i criteri fissati dalla giunta e i pagamenti delle spese fisse e derivanti da contratti;
  5. autorizza le missioni e richiede le prestazioni straordinarie nei limiti delle preventive autorizzazioni deliberate dalla giunta;
  6. autorizza i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti- e di quanto previsto dal regolamento;
  7. dispone gli accertamenti sanitari, secondo le norme vigenti e obbligatoriamente per le malattie superiori a cinque giorni;
  8. adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni e dagli accordi sindacali in materia;
  9. esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei casi di accertata inefficienza dei preposti ai servizi;
  10. contesta gli addebiti proponendo provvedimenti disciplinari e richiamando il personale ai doveri d'ufficio e infligge la censura come previsto dal'regolamento.

Art. 57
Attribuzioni consultive e di garanzia

Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:

  1. esprime i pareri previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90 sulla legittimità delle proposte di deliberazione, con esclusione degli atti che non si configurano come provvedimenti;
  2. partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni;
  3. formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
  4. collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
  5. coordina la fase istruttoria a quella di emanazione dei provvedimenti;
  6. verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;
  7. riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 10, della legge regionale n. 7/92;
  8. riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
  9. cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
  10. verbalizza il giuramento degli assessori;
  11. comunica all'Assessorato EE.LL. l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92.

Art. 58
Attività di coordinamento

L'attività di coordinamento è affidata al segretario comunale ed gli istruttori direttivi. La suddetta attività comporta l'attribuzione di responsabilità circa:

  1. la suddivisione delle attribuzioni tra i diversi servizi in conformità ai principi fissati dal regolamento di organizzazione e secondo criteri di efficienza;
  2. la formulazione di proposte di assegnazione delle risorse ai diversi servizi e la verifica della rispondenza della distribuzione agli obiettivi fissati dall'amministrazione;
  3. la convocazione di riunione periodiche o straordinarie con i funzionari capo-servizi, per attività omogenee o per progetti o programmi speciali, per la definizione dei piani operativi di lavoro, per la verifica della loro attuazione, per l'individuazione delle cause di scostamento dai programmi e delle relative misure di aggiustamento;
  4. verifiche periodiche in merito alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento dei risultati;
  5. formulazione di proposte, nel caso di procedure o attività coinvolgenti più servizi, di interventi organizzativi atti a migliorarne la compatibilità e l'efficienza.

Art. 59
Principi strutturali e organizzativi

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento. L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

  • organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
  • individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  • superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.

L'attività amministrativa si articola in uffici omogenei diretti dal dipendente apicale; le aree, a loro volta, si articolano in uffici che, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento, con i compiti e le responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e dall'apposito regolamento. L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.

Art. 60
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore  responsabilizzazione del personale. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazioni dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici. Il regolamento organico disciplinerà inoltre:

  1. l'organizzazione degli uffici e servizi;
  2. le procedure per l'assunzione e la cessazione del servizio del personale;
  3. i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interessi, in favore di altri e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni professionali rese al Comune;
  4. le modalità organizzative per il funzionamento della commissione di disciplina;
  5. le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali;
  6. le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine di approvarsi con delibera di consiglio comunale, per i posti di direzione delle aree o di responsabile dei servizi o degli uffici, sempreché il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento di queste funzioni o non possa provvedervi con affidamento di funzioni ad altro dipendente, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro.

Inoltre, con altro regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove nonché le modalità e i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi.

Art. 61
Responsabilità

Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge. Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

Art. 62
Proposte e pareri

I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sono resi dal dipendente che è preposto al servizio o da chi formalmente lo sostituisce, anche se non rivestano la qualifica di funzionari, fermo restando, in questo caso, la loro rilevanza interna al procedimento. Nel caso di parere negativo l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo. Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto. Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida, e per gli altri di natura politica o
procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere di legittimità, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare. Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta: per gli atti di mera gestione « e per quelli di esecuzione di altri atti deliberativi, dagli organi burocratici; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa degli organi politici. I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.

Art. 63
Collaborazioni esterne

Il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professiona-lità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari devono stabilire:

  1. la durata del rapporto che non potrà superare la durata del programma;
  2. i criteri per la determinazione del compenso;
  3. la natura privatistica del rapporto.

I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Tìtolo VI
FINANZA E CONTABILITA'


Art. 64
Gestione finanziaria

Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento. Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta. Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente. I risultati della gestione annuale sono dimostrati .nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuti l'efficacia della gestione in relazione alle risorse. Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi,
società e altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto, il Comune.

Art. 65
Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni. La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre alla accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e della organizzazione dei servizi. L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2399 del c.c., i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dal D.M. 4 ottobre 1991 emanato dal Ministro dell'interno e relativo al trattamento economico.

Art. 66
Bilancio e conto consuntivo

Il Comune delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime la valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
Il conto consultivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul. conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Allo schema di bilancio ed alla relazione del revisore dei conti sul conto consuntivo, dovrà essere data la massima pubblicità onde consentire l'eventuale partecipazione dei cittadini nelle forme previste dal presente statuto. In particolare, tali documenti dovranno essere notificati con congruo anticipo ai consiglieri comunali.

Art. 67
Inventari - Servizio di economato

Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.

Art. 68
Attività contrattuale

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, -il Comune provvede mediante contratti. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del consiglio comunale o della giunta secondo la rispettiva competenza, in conformità alle norme di legge vigenti. La deliberazione deve indicare:

  1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  3. le modalità di scelta del contraente.

Capo II - Revisori dei conti - Controllo della gestione

Art. 68
Revisione economico-finanziaria

Il consiglio comunale elegge il revisore in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art 1, lett. i, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
Non possono essere nominati revisore dei conti:

  1. i parenti affini, fino al quarto grado, dei componenti della giunta comunale, del segretario comunale e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune;
  2. i consiglieri provinciali e regionali;
  3. gli amministratori di enti, o aziende dipendenti o in regime di convenzione, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
  4. i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non hanno conseguito la elezione.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. Il nuovo nominato resta in carica fino al concepimento del triennio in corso. Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo della gestione economico-finanziaria. Esercita, altresì, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Per l'esercizio della funzione, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della veridicità delle sue attenzioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 70
Controllo della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio. Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta e al collegio dei revisori. La giunta comunale, in base ai detti verbali, avvalendosi della collaborazione del collegio dei revisori, redige, trimestralmente, per il consiglio comunale, la situazione aggiornata, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi. Qualora i dati relativi facciano prevedere un squilibrio di bilancio il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. I-bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai
programmi e, mediante rilevazione sistemica, in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Art. 71
Denuncie per fatti di gestione da parte di consiglieri

Ogni consigliere può denunciare al revisore dei conti fatti afferenti alla gestione dell'ente che ritenga censurabili e lo stesso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al consiglio. Quando la denuncia provenga da 1/5 dei consiglieri assegnati, il revisore deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al consiglio motivando eventuali ritardi.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72
Modificazioni e abrogazione dello statuto

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con procedura di cui all'art. 4, comma 3. della legge 8 giugno 1990. n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino al'entrata in vigore del nuovo. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 73
Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, se posteriore. Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., e l'attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 48/91, se necessario la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto e entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal primo comma. I regolamenti, eccetto quello di contabilità e per la disciplina dei contratti, da deliberare entro un mese dall'approvazione del presente statuto, ciò per consentire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della nuova legge sugli appalti, previste dalla legge, n. 142/90 e dal presente statuto
dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nelle more restano in vigore le disposizioni vigenti che risultano compatibili con la legge e con le norme del presente statuto. Le norme statutarie relative alla elezione degli organi e quelle da queste dipendenti entrano in vigore in coincidenza dello svolgimento della prossima elezione del consiglio comunale. Nelle more continuano ad applicare le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

-
Approvato con delibera n. 8 del 9 gennaio 1993 del consiglio comunale, riscontrata legittima a condizione dalla C.P.C, di Enna nella seduta del 16 marzo 1993 con decisione n. 4843, prot. n. 2270 e n. 28 del 19 maggio 1993, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Enna nella seduta del 10 giugno 1993, con decisione n. 8503, prot 488

 

Cerca

Log-in



Prossimo evento

Non ci sono eventi al momento.

Certificazioni W3C

Valid XHTML 1.0 Transitional

CSS Valido!

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

SUAP

Suap