Responsabile Protezione dei dati (DPO)

Dettagli della notizia

Il DPO è nominato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento e può essere un dipendente oppure un soggetto esterno all’organizzazione (ex art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679-RGPD)

Data:

17 Gennaio 2024

Competenze

Il DPO deve possedere, in particolare, una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati nonché la capacità di svolgere i compiti di cui all’articolo 39 e, cioè:

  • informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che trattano i dati personali;
  • sorvegliare l’osservanza della normativa comunitaria e nazionale nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento riguardanti anche “l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo”;
  • fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
  • cooperare con l’autorità Garante nazionale;
  • fungere da punto di contatto per l’autorità Garante nazionale per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Organizzazione

Altra struttura

Pagina aggiornata il 17/01/2024, 12:38