ASSEGNO DI MATERNITA’ – (art. 74 della Legge n. 151 del 26 marzo 2001) -anno 2025

Dettagli della notizia

Assegno di maternità per ogni figlio nato, o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido pre-adottivo o di adozione.

Data:

07 Marzo 2025

Tempo di lettura:

1 min

Descrizione

E’ possibile, avendone i requisiti, avanzare Istanza, presso il comune di residenza, per la concessione dell’assegno di maternità, ex art.74 L. nr.151 del 26.03.2001, entro e non oltre 6 mesi dalla data del parto, ovvero dalla data di ingresso del bambino nella famiglia anagrafica in caso di adozione, affidamento pre-adottivo e le adozioni senza affidamento. Il valore dell’ISEE, deve essere non superiore a € 20.382,90. L’importo dell’assegno mensile di maternità, verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 se spettante nella misura intera, è pari a € 407,40 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 2.037,00 è erogato dall’INPS in un’unica soluzione sul C/C postale o Bancario intestato al richiedente.

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 07/03/2025, 13:12